Odiananza n.308 del 1985

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ORDINANZA N. 308

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con due ordinanze emesse il 4 aprile 1984 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti penali a carico di Brinis Roberto e Barel Pierantonio iscritte ai nn. 898 e 899 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 bis e 13 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui non assoggettano la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della detenzione di medesime modiche quantità.

Considerato che identica questione é stata dichiarata manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 260 del 1984;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

Livio PALADIN - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.